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DECRETO-LEGGE 2 giugno 1987, n. 213

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonchè interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1987)
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Testo in vigore dal:  3-6-1987 al: 2-8-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, le Università, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici, nonché di disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella medesima regione ed in Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari, nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo corso addestrativo, per le esigenze della protezione civile.