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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 aprile 1987, n. 194

Ulteriori disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  4-6-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 11 marzo 1987;
Visto il proprio decreto 23 marzo 1987;
Ritenuta la necessità di provvedere ad una migliore determinazione di ulteriori prescrizioni per il miglioramento della sicurezza nella circolazione di autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose;
Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e scadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione e fissare i termini di adeguamento del parco circolante alle prescrizioni introdotte;
Visti gli ordini del giorno numeri 9/4421/3 e 9/4421/4, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1987 ed accettati dal Governo;
Ritenuta la necessità della tempestiva introduzione sugli autobus, autoveicoli e rimorchi di cui alla legge n. 132/87 anche di strumenti idonei al controllo della pressione dei pneumatici anche durante, la marcia dei veicoli e dell'apparato frenante;
Ritenuto a tal fine necessario far svolgere in tempi brevi alla Direzione generale della motorizzazione civile le opportune sperimentazioni per accertare la praticabilità tecnica dell'obbligo di introduzione degli strumenti di cui innanzi;

In

sostituzione del precedente decreto 23 marzo 1987 innanzi citato; Decreta:

Art. 1

Prima immatricolazione


Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali:
a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente;
b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata;
c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che può gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici.