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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 1987, n. 191

Disciplina della produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" e delle modalità di controllo.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-6-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 aprile 1986, n. 93, concernente il riconoscimento dell'Aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.
Visto, in particolare, l'art 4 della citata legge n. 93 che prevede la emanazione dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che disciplinano la produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti sopra esposti nonché le modalità del controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge ed ai relativi disciplinari;
Vista la nota in data 12 dicembre 1986, con la quale la carriera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia ha fornito elementi di giudizio per la predisposizione del disciplinare di produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia";

Ritenuto

che sussistono i presupposti per la emanazione delle norme regolamentari specifiche del prodotto di cui trattasi e delle modalità di controllo; Decreta:

Art. 1


La denominazione di origine controllata "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.