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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987, n. 161

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-4-1987

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

COSSIGA

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1987

Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 5