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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 aprile 1987, n. 139

Modificazioni al decreto ministeriale 27 novembre 1986 contenente: "Norme relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento comunitario n. 337/79, per la campagna vitivinicola 1985-86".

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-4-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il regolamento CEE n. 854/86 della commissione del 24 marzo 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1985-86, e successive modificazioni;
Visto il regolamento CEE n. 855/86 della commissione del 24 marzo 1986, con il quale è stata decisa la distillazione di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1985-86;
Visto il regolamento CEE n. 1093/86 della commissione del 16 aprile 1986 che fissa, per la campagna 1985-86, le percentuali dei quantitativi di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1986, che stabilisce le norme relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento comunitario n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1985-86;
Considerato che l'art. 41 paragrafo 5, comma quarto, del regolamento CEE n. 337/79, stabilisce che le percentuali di conferimento per la determinazione delle singole quote d'obbligo debbono essere fissate entro la data del 28 febbraio;
Considerato che, in difformità di quanto indicato nel precedente comma, il regolamento CEE n. 1093/86, con il quale sono state fissate le anzidette percentuali, è stato emanato in data 16 aprile 1986 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 101 del 17 aprile 1986;
Considerato che inconseguenza del predetto ritardo si sono verificate, per i produttori vitivinicoli, difficoltà in ordine all'assolvimento dell'obbligo della distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79;

Ritenuto

opportuno prorogare le date previste dal citato decreto ministeriale 27 novembre 1986 relativamente al soddisfacimento dell'obbligo di cui al più volte citato art. 41; Decreta:

Articolo unico


I produttori soggetti all'obbligo di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79 che abbiano consegnato anteriormente alla data stabilita nel regolamento n. 854/86, citato nelle premesse, almeno il 90% del quantitativo del prodotto corrispondente al loro obbligo, possono soddisfare all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo entro il 30 aprile 1987.
I predetti quantitativi di vino debbono essere distillati entro il 31 maggio 1987 ed i prodotti ottenuti dalla distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. entro il 30 giugno 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI