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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 1987, n. 112

Disposizioni sulla trasformazione industriale dei limoni per la campagna 1986-87.

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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-4-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1353/86 del Consiglio del 6 maggio 1986;
Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3770/86 della commissione del 10 dicembre 1986;
Visto il regolamento CEE n. 1716/86 della commissione del 2 giugno 1986, che fissa, per la campagna 1986-87, il prezzo minimo di acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1986);
Visto l'accordo interprofessionale 12 dicembre 1986 per la campagna 1986-87 per i limoni destinati alla trasformazione industriale;
Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE;

Atteso

che occorre provvedere in conformità; Decreta:

Art. 1



L'accordo interprofessionale per la campagna 1986-87 per i limoni destinati alla trasformazione industriale, stipulato in data 12 dicembre 1986 (allegato 1) è approvato.
Detto accordo, che è parte integrante del presente provvedimento, produce i suoi effetti dalla citata data del 12 dicembre 1986 per l'intera campagna 1986-87 e pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi:
a) un obiettivo di trasformazione pari a 2 milioni di quintali di limoni;
b) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 2) utilizzando il modello unico di contratto parte integrante dell'accordo interprofessionale 12 dicembre 1986;
c) la istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto per la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;
d) il pagamento, attraverso bonifico bancario valuta fissa beneficiario, da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione del contratto.