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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 1987, n. 95

Disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4-4-1987 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1987)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-4-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle prescrizioni ed all'individuazione dei dispositivi necessari alla sicurezza per autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, ed in particolare per impedire il superamento di predeterminate velocità e lo slittamento delle ruote in fase di frenatura;

Ritenuta

altresì la necessità di predeterminare modalità e cadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione ai fini dell'omologazione o dell'approvazione, nonché di fissare i termini di adeguamento del parco immesso in circolazione e circolante alle prescrizioni ed ai dispositivi introdotti; Decreta:

Art. 1

Omologazione o approvazione


Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione:
a) gli autoveicoli ed i complessi di veicoli la cui massa complessiva in isolato o in combinazione è superiore a 12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento con idonei dispositivi, insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocità imposti per la categoria cui appartengono;
b) gli autoveicoli trasporto merci la cui massa complessiva è superiore a 16 t, esclusi i veicoli classificati mezzi d'opera, nonché i loro rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t e gli autobus interurbani di massa complessiva superiore a 12 t, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con dispositivo che impedisce lo slittamento delle ruote sotto frenatura.