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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35

Modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 18 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 81.665 a L. 82.333 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.166,50 a L. 8.233,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 23.419 a L. 24.812 e da L. 24.766 a L. 25.476 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227 a L. 29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987

Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 25