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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1987, n. 12

Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1992)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-2-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, i quali, nell'istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno, prevedono che all'ordinamento del Dipartimento medesimo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10, 11 e 24 del testo unico medesimo;
Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Dipartimento per il Mezzogiorno
1. La responsabilità del coordinamento della politica generale del Governo per il Mezzogiorno è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 64.
3. Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1 dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.
NOTE

Note all'art. 1, comma 2:
- La legge n. 64/1986 reca la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il testo dell'art. 3 della predetta legge è il seguente:
"Art. 3. (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1.
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.
2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il personale del Dipartimento; nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".
- L'art. 2 della citata legge n. 64/1986 nei primi sei commi così recita:
"Art. 2. (Coordinamento degli interventi). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.
2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.
3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.
5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.
6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".

Note all'art. 1, comma 3:
- La legge n. 651/1983 reca disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
- Il D.L. n. 581/1984 reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.