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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 dicembre 1987, n. 549

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, recante attuazione delle direttive CEE n. 73/362 e n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate, in attuazione della direttiva CEE n. 85/146.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/01/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-1-1988

Art. 1

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362, e 19 giugno 1978, n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate;
Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146, che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362;
Considerata la necessità di corrispondentemente modificare ed integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;
Visti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982, e l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982, concernenti la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, citato nelle premesse, conformemente all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1› dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982 è il seguente:
"Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 (vale a dire il D.P.R. n. 798/1982)".
- Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 798/1982 è il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico".