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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 1987, n. 544

Modificazioni al decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, recante modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/01/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, che modifica le norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico ed istituisce, per tali atti, l'imposta erariale di trascrizione;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, con il quale, in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge ed in sostituzione del precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1977 sono state stabilite le modalità relative alla riscossione,
contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
Ravvisata l'opportunità di modificare il disposto dell'art. 13 del
suddetto decreto al fine di stabilire una nuova data per l'entrata in vigore del medesimo;
Considerata la necessità di individuare l'allegato di cui

all'art.

10 del suddetto decreto ministeriale 16 aprile 1987; Decreta:

Art. 1

L'art. 13 del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1987, è così modificato:
"Il presente decreto entra in vigore il 1› marzo 1988".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 16 aprile 1987, n. 310, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1987.
- L'art. 13 del D.M. 16 aprile 1987, n. 310, era così formulato: "Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il primo comma dell'art. 10 del D.M. 16 aprile 1987, n. 310, è così formulato:
"L'Automobile club d'Italia è tenuto a registrare su supporto magnetico:
a) i dati, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, risultanti dalle note per le quali sussiste l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto;
b) i dati, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, risultanti dalle note per le quali non sussiste l'obbligo della indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto, quando tali note modificano i dati risultanti da quelle di cui alla lettera a)".