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REGIO DECRETO 3 novembre 1886, n. 4177

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato, descritti nell'annessa tabella. (086U4177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-1-1887 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e por volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 53 articoli del complessivo valore di stima di lire 30,660 99;
Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire trentamilaseicentosessanta e centesimi novantanove (lire 30,660 99).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).