Che esonera le Direzioni di sanità militare marittime dal provvedere
col provento della retta alla manutenzione ed alla sostituzione dei
mobili, delle suppellettili, degli oggetti di biancheria e vestiario
occorrenti al servizio degli ospedali, e dispone altrimenti pel
pagamento di tali spese. (086U3977)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)