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LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818

Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. (086U3818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal: 14-5-1886
al: 18-12-2012
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Possono conseguire la personalita' giuridica, nei modi stabiliti da
questa legge, le Societa' operaie di mutuo soccorso che si propongono
tutti od alcuno dei fini seguenti: 
 
  assicurare ai soci un sussidio, nei casi di  malattia,  d'impotenza
al lavoro o di vecchiaia; 
 
  venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.