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LEGGE 18 aprile 1886, n. 3795

Che modifica l'art. 23 della legge dei 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini. (086U3795)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1886

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L'articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, così concepito:

«Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, né vincolare la libertà d'azione»

è modificato come segue:

«Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, né vincolare la loro libertà d'azione.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.
Genala.

B. Brin.
Tajani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.