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REGIO DECRETO 25 marzo 1886, n. 3780

che modifica l'art. 15 del regolamento per l'impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del genio militare (086U3780)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1886
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-5-1886

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del regolamento per l'impiego dei condannati nei lavori di competenza del genio militare, approvato con R. decreto 2 agosto 1884, n. 2632 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ultimo capoverso dell'articolo 15 del regolamento per l'impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del genio militare è sostituito il seguente:

«Su tali mercedi sarà fatta a favore dell'Amministrazione della Guerra la ritenzione di lire cinquanta per ogni cento lire.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

Depretis.
Ricotti.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.