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REGIO DECRETO 18 febbraio 1886, n. 3730

Col quale viene stabilito che ai posti di telegrafista possono aspirare i sott'ufficiali del Regio Esercito e quelli della R. Marina, a qualunque Corpo appartengano. (086U3730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026