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LEGGE 4 marzo 1886, n. 3713

Che dichiara alienabili alcuni boschi e fabbricati ivi descritti. (086U3713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-4-1886

Art. 1



Sono dichiarati alienabili, e saranno però cancellati dall'elenco annesso alla legge 20 giugno 1871, n. 283, e restituiti dalla Amministrazione forestale al Demanio, i seguenti boschi e fabbricati.

a) Boschi Fagarè, Collibert e Colzanelli Guizza di Monfumo, Olmè e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;

b) Boschi di Frassinello e di Bandita d'Annone, in provincia di Venezia;

c) Fabbricato di Paterno con due poderi e rispettivi caseggiati.