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REGIO DECRETO 31 gennaio 1886, n. 3691

Col quale vengono determinati i limiti degli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara. (086U3691)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1886
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1886

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 5 luglio 1882, n. 876, in virtù della quale furono classificati in 2ª categoria gli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara (provincia di Aquila), con riserva di fissarne i limiti;
Sentito il Consiglio provinciale di Aquila, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



I limiti degli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara, classificati in 2ª categoria per legge 5 luglio 1882, n. 876, sono determinati così:

Fiume Aterno - Ambi gli argini e sponde, dalla casetta del canonico Silvestri, sotto Vittorito, all'abitato di Popoli;

Fiume Sagittario - Ambi gli argini e sponde dalla località detta Capo Canale alla confluenza dell'Aterno;

Fiume Pescara - Ambi gli argini e sponde, dal ponte in ferro della ferrovia Popoli-Solmona fin presso il casino Galli-Zugaro a valle del ponte in ferro della strada provinciale Popoli-Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1886.

UMBERTO.

Genala.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.