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LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

Che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa fra l'Italia ed altri Stati. (086U3620)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1957)
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Testo in vigore dal:  15-1-1886

Art. 1



Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 dicembre 1885.