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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 932

Sostituzione del quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-1-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che ha approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 del 1962, limitatamente ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Visto l'art. 32, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, che sancisce l'obbligo da parte del proprietario del presidio che non risiede nel territorio nazionale di indicare il nome e il domicilio del suo rappresentante in Italia nel caso di presentazione di domanda di registrazione per i prodotti che vengono importati "pronti per l'impiego";
Visto il parere motivato emesso dalla commissione CEE, che ha ravvisato in tale disposizione un ostacolo agli scambi intracomunitari in violazione dell'art. 30 del trattato CEE;
Considerato invero che il predetto art. 32, rendendo obbligatoria la presenza di un rappresentante residente nel territorio nazionale, ha l'effetto di rendere la commercializzazione dei prodotti importati più difficile di quella dei prodotti nazionali;
Ravvisata quindi l'opportunità di modificare la norma regolamentare conformandola al dettato comunitario sulla libera circolazione dei beni e delle persone;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 giugno 1985;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il comma quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:
"Se la domanda è fatta dal proprietario del presidio che non risiede nel territorio della Repubblica o in quello di altro Stato membro delle Comunità economiche europee, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarlo in Italia ed il suo domicilio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro della sanità

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

VISENTINI, Ministro delle finanze

ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia

ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986.

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 35