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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 920

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1987, n. 39 (in G.U. 23/02/1987, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1987)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  31-12-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.