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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. 892

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio della Lega navale italiana.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-1-1987

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, come integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio della Lega navale italiana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della Lega navale italiana nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1986

Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 399