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LEGGE 30 ottobre 1986, n. 737

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  21-11-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 108.750.000 unità di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per il triennio 1985-87.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge 24 dicembre 1974, n. 880, ratifica e dà esecuzione all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972. L'art. 3 della stessa legge autorizza la partecipazione italiana al suddetto Fondo, nei seguenti termini: "La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, è di 10 milioni di unità di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualità, rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975".