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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1986, n. 534

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-9-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 2 settembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 4 settembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 82.625 a L. 81.738 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.262,50 a L. 8.173,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.