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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 366

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-8-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 16 luglio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 18 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 79.893 a L. 80.890 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 7.989,30 a L. 8.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 23.936 a L. 25.128 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 7.916 a L. 8.273, da L. 9.300 a L. 9.728 e da L. 27.283 a L. 28.638 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

GORIA, Ministro del tesoro

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1986

Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 25