stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 giugno 1986, n. 258

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-6-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume".
2. L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini "agro", "agri" o "agro di..." deve intendersi riferito ad "aceto", "aceti" o "aceto di...".
Nota all'art. 1:
La legge n. 527/1982 reca: "Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri".