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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233

Norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1986, n. 430 (in G.U. 04/08/1986, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal: 6-6-1986
al: 4-8-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie  e
di revisione, nonche' disposizioni transitorie sugli enti di gestione
fiduciaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 giugno 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di  revisione,
di cui alla legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nei  confronti  delle
quali venga o sia stata pronunciata  successivamente  al  1°  gennaio
1985 la revoca dell'autorizzazione o venga  dichiarato  lo  stato  di
insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria  competente,  sono
poste in  liquidazione  coatta  amministrativa,  con  esclusione  del
fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati  il
commissario o i commissari liquidatori.  Con  successivo  decreto  e'
nominato il comitato di sorveglianza. 
  2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1,
il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  puo'
disporre  ispezioni  periodiche  o  straordinarie,  avvalendosi,  ove
occorra, dell'opera di esperti con onere  a  carico  delle  societa',
anche  al  fine  di  controllare  che  siano  rimosse  situazioni  di
irregolarita'.