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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1986, n. 211

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-5-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, con il quale è stato emanato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 17 ottobre 1985 fra la delegazione governativa e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-Funzione pubblica, CISL-AIMA e UIL-statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985 nella quale sono state valutate e respinte le ulteriori osservazioni fatte pervenire dalla CONFSAL-UNSA con note del 29 ottobre, 1985 e del 15 novembre 1985;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo 17 ottobre 1985 relativo al personale dell'AIMA in precedenza citato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata


Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate.
L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984.
Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.