stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986, n. 100

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-4-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Viste le comunicazioni della Segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 marzo e 9 aprile 1986, concernenti la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 12 aprile 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, già stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40, 5 marzo 1986, n. 58, e 13 marzo 1986, n. 63, sono ulteriormente aumentate:
a) da L. 78.130 a L. 78.728 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverse da quello lampante;
b) da L. 57.661 a L. 58.259 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;
c) da L. 7.813 a L. 7.872,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato"Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
d) da 14.433 a L. 18.023 e da L. 16.089 a L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
e) da L. 5.567 a L. 6.068, da L. 6.480 a L. 7.082 e da L. 18.355 a L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 9