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LEGGE 24 marzo 1986, n. 90

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-4-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;
b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;
c) per il grado di commendatore, L. 800.000;
d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;
e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.