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DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 58

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 1986, n. 109 (in G.U. 18/04/1986, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1986)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-4-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverse da quello lampante sono aumentate da L. 74.277 a L. 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi))
.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 53.808 a L. 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.
((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi))
.
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominate "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.427,70 a L. 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza))
.
((
3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale))