stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30

Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-3-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Nell'art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;".
Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente:
"12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2328 del codice civile, come modificato dal presente articolo è il seguente:
"Art. 2328. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
6) il valore Bei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato".