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REGIO DECRETO 25 dicembre 1885, n. 3611

Che modifica l'art. 25 dello statuto organico e il ruolo del personale addetto al R. Collegio femminile degli Angioli in Verona. (085U3611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-2-1886 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico ed il ruolo del personale, approvati pel Reale Collegio femminile degli Angioli in Verona con Nostro decreto del 7 ottobre 1880, n. 6717;
Veduto il R. decreto 25 settembre 1885;
Considerato che negli altri educatorii femminili governativi il personale direttivo, educativo ed insegnante gode già il diritto all'aumento del decimo sul proprio stipendio ogni sei anni di continuato ed effettivo servizio;
Riconosciuta la opportunità di modificare in talune parti il ruolo suddetto;
Veduto il fondo stanziato al cap. 56 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione pel corrente esercizio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 25 dello statuto organico sopra citato è aggiunto il comma seguente:

«Tutte le mentovate persone hanno diritto all'aumento del decimo sul proprio stipendio ogni sei mesi di continuato ed effettivo servizio.»