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REGIO DECRETO 25 dicembre 1885, n. 3611

Che modifica l'art. 25 dello statuto organico e il ruolo del personale addetto al R. Collegio femminile degli Angioli in Verona. (085U3611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-2-1886
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto organico ed il ruolo del personale, approvati pel
Reale Collegio femminile degli Angioli in Verona con  Nostro  decreto
del 7 ottobre 1880, n. 6717; 
 
  Veduto il R. decreto 25 settembre 1885; 
 
  Considerato che negli altri  educatorii  femminili  governativi  il
personale direttivo, educativo ed insegnante  gode  gia'  il  diritto
all'aumento del  decimo  sul  proprio  stipendio  ogni  sei  anni  di
continuato ed effettivo servizio; 
 
  Riconosciuta la opportunita' di modificare in talune parti il ruolo
suddetto; 
 
  Veduto il fondo stanziato al  cap.  56  del  bilancio  passivo  del
Ministero della Pubblica Istruzione pel corrente esercizio; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 25 dello statuto organico  sopra  citato  e'  aggiunto  il
comma seguente: 
 
  «Tutte le mentovate persone hanno diritto  all'aumento  del  decimo
sul proprio stipendio  ogni  sei  mesi  di  continuato  ed  effettivo
servizio.»