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REGIO DECRETO 28 agosto 1885, n. 3338

Approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima. (085U3338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-10-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª);
Vista la legge 21 maggio 1885, n. 3122 (Serie 3ª), con la quale sono recate modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 agosto 1871, ed è autorizzato il Governo a pubblicare in testo unico la legge sulla leva marittima con le aggiunte e modificazioni che vi sono introdotte dalla stessa legge del 21 maggio 1885;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi sulla leva marittima rimane approvato il testo seguente: LEGGE SULL LEV MRITTIM

Art. 1



Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.