stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 agosto 1885, n. 3338

Approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima. (085U3338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-10-1885
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge fondamentale sulla leva marittima in data 18  agosto
1871, n. 427 (Serie 2ª); 
 
  Vista la legge 21 maggio 1885, n. 3122 (Serie  3ª),  con  la  quale
sono recate modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 agosto  1871,
ed e' autorizzato il Governo a pubblicare in  testo  unico  la  legge
sulla leva marittima con le aggiunte  e  modificazioni  che  vi  sono
introdotte dalla stessa legge del 21 maggio 1885; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Marina, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi sulla leva marittima rimane approvato  il
testo seguente: 
 
                     LEGGE SULLA LEVA MARITTIMA 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i cittadini dello Stato che concorrono  alla  leva  di  mare,
idonei alle armi, sono personalmente obbligati al  servizio  militare
nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al  31
dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta'; salvo per gli
ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.