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REGIO DECRETO 2 luglio 1885, n. 3231

Che stabilisce il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario, sugli Istituti e sulle Società di credito agrario e sulle Casse di risparmio. (085U3231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))