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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 754

Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-1-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non è richiesto che il requisito della proprietà della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848, concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).