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DECRETO-LEGGE 2 novembre 1985, n. 593

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1985, n. 755 (in G.U. 23/12/1985, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1985)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-11-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.
2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.