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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1985, n. 506

Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della "Monte titoli S.p.a.".

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 dicembre 1985, n. 700 (in G.U. 07/12/1985, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1985)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la decorrenza dei termini per le comunicazioni che la "Monte titoli S.p.a." è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, allo scopo di consentire la definizione della disciplina giuridica della attività e dell'organizzazione di detta società, quale istituto gestore del sistema nazionale di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(( Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.", i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dall'11 giugno 1986; le comunicazioni di cui all'articolo 12 della stessa legge sono effettuate entro il 1 luglio 1986 con riferimento alle partecipazioni di cui la società risulti essere stata intestataria nel periodo compreso tra il 3 luglio 1985 ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime ))
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