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LEGGE 22 agosto 1985, n. 462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-9-1985
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al  completamento
delle opere per il risanamento igienico e di interesse  turistico  di
cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124,  e'  concesso  alla  regione
Marche un contributo straordinario di  lire  10  miliardi  che  sara'
iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  in
ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986. 
  Con l'anzidetta somma la regione provvede  in  via  prioritaria,  a
mezzo  di  delega  agli  enti  locali,   agli   interventi   per   il
completamento  delle  opere  di  consolidamento  del  centro  abitato
nonche' agli altri interventi di propria  competenza  previsti  nella
legge 23 febbraio 1968, n. 124. 
  Un decimo della somma sopraindicata e' riservato per  gli  impieghi
di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b)  e  c),  della  citata
legge 23 febbraio 1968, n. 124. 
  Per tali impieghi si osservano le disposizioni di  cui  al  secondo
comma dello stesso articolo 5. 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge  23 febbraio 1968, n. 124, reca: "Provvedimenti
          per  la  tutela  del  carattere  artistico  e storico della
          citta'  di  Urbino e per le opere di risanamento igienico e
          di interesse turistico".
            Il  testo  dell'art.  5,  commi primo, lettere b) e c), e
          secondo, della legge n. 124/1968 e' il seguente:
            "Sono  eseguiti  a  carico  dei privati i lavori relativi
          alle opere di:
              (Omissis)  (per il testo della lettera a) v. nelle note
          all'art. 3, comma primo):
                b)  riparazione,  consolidamento  e  riattamento  di.
          edifici privati di interesse turistico;
                c)   riparazione,  consolidamento  o  riattamento  di
          edifici privati".
              "Per  l'esecuzione  dei  lavori previsti dalle lettere;
          a),   b)   e   c)  del  presente  articolo  sono  concessi,
          rispettivamente,  contributi  del  50 per cento, del 40 per
          cento  e,  entro  il  limite  d'impegno di lire 20 milioni,
          contributi  ventennali del 4 per cento sull'ammontare della
          spesa riconosciuta necessaria".