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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-9-1985

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia;
Ritenuto di dover modificare l'art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Il capoverso del n. 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è così modificato: "L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985

Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 32

NOTE

Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1.58 per le donne;
3) normalità del senso cromatico e luminoso;
4) acutezza visiva:
per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;
per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.
L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti:
miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;
5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:
i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi".