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LEGGE 8 agosto 1985, n. 416

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-9-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1 gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:
a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;
b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.
Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'età non superiore a sessantadue anni.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARTA, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI