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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 217

Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-84.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente i miglioramenti economici al personale della ricerca e sperimentazione dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente i miglioramenti economici al personale non docente delle Università;
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985, con la quale è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo raggiunto il 20 dicembre 1984, relativamente al triennio 1982-1984, tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria in rappresentanza del personale statale delle ricerche;
Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1, comma terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:
"Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università;
per i primi ricercatori dell'istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento".