stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1985, n. 199

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Automobile club d'Italia.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-6-1985

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Automobile club d'Italia - A.C.I.;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Automobile club d'Italia - A.C.I., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 1