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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1985, n. 164

Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1985, n. 322 (in G.U. 02/07/1985, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1985)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  4-5-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, differendo temporaneamente l'applicazione di alcuni limiti relativi alla qualità delle acque di balneazione avvalendosi della facoltà prevista dalla direttiva n. 76/160 emanata dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 dicembre 1975 nella specifica materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O2, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione non si tiene conto del parametro "colorazione".
2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facoltà ne dà comunicazione al Ministero della sanità, precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonché la durata di applicazione degli stessi.
3. Le facoltà indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.