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DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. 144

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 297 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal:  23-4-1985 al: 22-6-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sarà regolata con legge, il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dalla A.N.C.I.
3. Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità indicate al comma 1.
4. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.