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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. 96

Istituzione di nuove sezioni in funzione di corte di assise presso i tribunali di Firenze, Milano e Napoli e nuove sezioni in funzione di corte di assise di appello presso le corti di appello di Bari, Firenze, Milano e Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-4-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;
Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;
Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire le seguenti nuove sezioni di corte di assise: una presso il tribunale di Firenze, due presso il tribunale di Napoli e due presso il tribunale di Milano, nonché le seguenti nuove sezioni di corte di assise di appello: una presso la corte di appello di Bari, una presso la corte di appello di Firenze, una presso la corte di appello di Milano e una presso la corte di appello di Napoli;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 20 dicembre 1984;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


1) Presso il tribunale di Firenze è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Firenze.
2) Presso il tribunale di Milano sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Milano.
3) Presso il tribunale di Napoli sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Napoli.
4) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.