stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 1985, n. 73

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1987)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-3-1985
al: 28-2-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   poteri  straordinari  previsti  dalla  presente  legge  per  la
realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine
di  assicurare  la  sopravvivenza  del  maggior  numero  possibile di
persone  minacciate  dalla  fame  e dalla denutrizione, e comunque in
stato  di  grave  necessita',  in  una  o  piu'  aree  caratterizzate
individuate  ai  sensi  dell'articolo  2, sono attribuiti al Ministro
degli  affari  esteri,  il  quale  li delega ad un Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri.
  I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza
con  l'entrata  in  vigore  di  una  nuova  normativa  organica sulla
cooperazione  allo  sviluppo,  ed  in  ogni  caso entro il termine di
diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  I  programmi  di  cui  al  primo comma sono finalizzati a garantire
principalmente  la  sicurezza  alimentare e sanitaria con particolare
riferimento  all'infanzia,  alla  maternita'  e alla condizione della
donna.
  I  programmi  comprendono  interventi  e infrastrutture di supporto
alla   produzione,   conservazione   e   distribuzione   di  prodotti
agricolo-alimentari,  compresi  quelli per l'approntamento di riserve
alimentari  di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in
misura  e  a  condizioni  tali da non compromettere lo sviluppo delle
produzioni  alimentari  locali,  lo  sviluppo economico endogeno e in
rapporto alle finalita' di cui al primo comma.